Restituzione della cosa locata (art. 1590 c.c.) e danni per ritardata restituzione (art. 1591 c.c.): due fattispecie non coincidenti - abstract in versione elettronica
, non può che agire ex art. 1590 c.c. per il risarcimento dei danni stessi. Tali danni consistono, non solo nella somma di denaro necessaria alle opere